IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il cui articolo 1 prevede
che  alla   realizzazione  di   un  collegamento  stabile   viario  e
ferroviario  e  di  altri  servizi  pubblici  fra  la  Sicilia  e  il
continente  si  provveda  mediante affidamento  dello  studio,  della
progettazione  e della  costruzione nonche'  dell'esercizio del  solo
collegamento  viario, ad  una  societa' per  azioni  al cui  capitale
partecipi direttamente  o indirettamente l'IRI  con almeno il  51 per
cento  e, per  il restante  49 per  cento, le  Ferrovie dello  Stato,
l'ANAS, le  regioni Sicilia  e Calabria  ed altre  amministrazioni ed
enti pubblici;
  Visto l'atto  di costituzione della  societa', con atto in  data 11
giugno 1981 a rogito del  notaio Castellini, nel quale le percentuali
di  partecipazione  sociale sono  aderenti  a  quanto previsto  dalla
citata disposizione di legge;
  Visto il decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici
e dei  trasporti, di  concerto con  i Ministri  del bilancio  e della
programmazione economica, del tesoro,  delle partecipazioni statali e
della  marina mercantile,  n. 3437,  in  data 27  dicembre 1985,  che
affida in concessione  alla societa' "Stretto di  Messina S.p.a", con
sede  in  Roma,  lo  studio, la  progettazione,  la  costruzione  del
collegamento  viario  e  ferroviario, nonche'  l'esercizio  del  solo
collegamento viario tra la Sicilia e il continente;
  Vista la  convenzione relativa alla predetta  concessione stipulata
in data 27 dicembre 1985;
  Viste le direttive numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE;
  Vista   la  legge   11  febbraio   1994,  n.   109,  e   successive
modificazioni;
  Visto  il parere  motivato emesso  in  data 24  ottobre 1997  dalla
Commissione dell'Unione europea;
  Considerato che la legge 17 dicembre  1971, n. 1158, prevede che la
progettazione,  la  costruzione  e  la  gestione  siano  affidati  in
concessione  alla   predetta  societa'  senza   dettare  disposizioni
esplicite sulle modalita'  di effettuazione di tale  compito da parte
della societa' stessa;
  Considerato,  altresi', che  la legge  n. 1158,  all'art. 4,  comma
terzo,  prevede  quale  oggetto   immediato  e  incondizionato  della
concessione  la   sola  progettazione   di  massima   dell'opera,  da
approvarsi, previo parere  del CIPE e sentito  il Consiglio superiore
dei lavori pubblici,  con decreto dei Ministri dei  lavori pubblici e
dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del
tesoro, della marina mercantile e del bilancio e della programmazione
economica, e  che tale  progettazione ha  formato in  effetti oggetto
della richiamata convenzione del 27 dicembre 1985;
  Considerato che la legge n.  1158 prevede altresi' che il passaggio
alla progettazione  esecutiva debba essere preceduto  da una apposita
legge che  stabilisca, com'e' necessario  a norma dell'art.  81 della
Costituzione,  l'onere  a  carico   dello  Stato  per  il  compimento
dell'opera e  che solo  dopo l'approvazione  di questa  seconda legge
potra'  essere  approvato  il  progetto  esecutivo  con  decreto  dei
Ministri dei lavori pubblici e  dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con   i  Ministri   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica e delle comunicazioni;
  Considerato che,  dopo l'affidamento  del progetto di  massima alla
societa', comunque avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della
direttiva  sui   servizi,  non  e'   stato  emanato  il   decreto  di
approvazione  della progettazione  di massima,  ne' e'  stata emanata
l'ulteriore legge, ne' e' stato approvato il progetto esecutivo;
  Considerato, peraltro,  che la  Commissione dell'Unione  europea ha
emesso un  parere motivato ai  sensi dell'art. 169, primo  comma, del
trattato istitutivo della CEE, ritenendo  che lo Stato italiano abbia
violato gli articoli 52 e 59  del trattato CE col prevedere, mediante
l'adozione della legge 17 dicembre  1971, n. 1158, che la concessione
debba essere attribuita  ad una societa' a  partecipazione pubblica e
con l'averne poi disposto l'affidamento con il decreto n. 3437 del 27
dicembre 1985;
  Ritenuto che  la previsione della progressione  della progettazione
fino al progetto  esecutivo e, a maggior ragione,  le successive fasi
della realizzazione  e della  gestione sono soggette  alla condizione
che lo Stato italiano approvi una  seconda legge e che a quest'ultima
seguano   i   provvedimenti   ministeriali  e   convenzionali   sopra
richiamati, sicche'  la violazione  del trattato, a  tutto concedere,
non sarebbe comunque attuale;
  Ritenuto  che la  societa' "Stretto  di Messina"  e' soggetta  agli
obblighi imposti  dalle direttive  comunitarie in materia  di appalti
pubblici,  sia in  forza della  legge  italiana, sia  in forza  della
normativa comunitaria  che d'altra parte prevale  su quest'ultima nel
settore di propria competenza;
  Ritenuto, infatti, che la societa' "Stretto di Messina" e' soggetta
alla legge  11 febbraio 1994, n.  109, come modificata dalla  legge 2
giugno  1995,  n.  216,  atteso  che l'art.  2  della  legge  n.  109
assoggetta alle disposizioni della legge stessa:
  le pubbliche  amministrazioni e  gli organismi di  diritto pubblico
(lettera a);
  i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di
infrastrutture  destinate  al  pubblico  servizio,  le  societa'  con
capitale pubblico, anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attivita' la produzione di beni e di servizi non destinati ad
essere  collocati sul  mercato  in regime  di  libera concorrenza,  i
concessionari di  pubblici servizi rientranti nei  cosiddetti settori
esclusi dalle direttive comunitarie (lettera b);
  i soggetti privati  per la realizzazione di lavori per  i quali sia
previsto  il  contributo  diretto   e  specifico  di  amministrazioni
pubbliche o di organismi di diritto pubblico, in conto interessi o in
conto  capitale, che,  attualizzato, superi  il 50%  dell'importo dei
lavori stessi (lettera c);
  che la societa'  "Stretto di Messina" rientra in piu'  di una delle
predette categorie previste dalla legge n. 109;
  Ritenuto,  altresi', che  a  norma delle  direttive comunitarie  in
materia  di  lavori, servizi  e  forniture  (direttive numeri  93/36,
93/37,  92/50 CEE)  la societa'  "Stretto di  Messina" rientra  nella
categoria degli organismi di diritto pubblico in quanto:
  e'  istituita per  soddisfare specificamente  bisogni di  interesse
generale, quali  il collegamento  stabile viario  e ferroviario  e la
prestazione di altri servizi pubblici  fra la Sicilia e il continente
(art.  1 della  legge n.  1158) e,  quindi, obiettivi  di continuita'
territoriale all'interno dello Stato;
  detti  obiettivi non  hanno  carattere  industriale o  commerciale,
tant'e' che  la legge n. 1158  prevede il contributo dello  Stato sia
per la  realizzazione dell'opera da  fissarsi con successiva  legge e
come  presuppostodella   stessa  realizzazione   della  progettazione
esecutiva, sia per realizzare l'equilibrio economico dell'opera (art.
4, commi quinto e seguenti della legge n. 1158);
   e' dotata di personalita' giuridica;
  svolge  attivita' finanziata  in  modo  maggioritario dallo  Stato,
direttamente o  indirettamente, e dagli enti  pubblici territoriali o
da altri organismi  di diritto pubblico e,  comunque, e' amministrata
da un  consiglio di  amministrazione composto  da undici  membri, dei
quali  il presidente  e' nominato  dal Presidente  del Consiglio  dei
Ministri, un componente  e' nominato dalle Ferrovie  dello Stato, uno
dal Ministro  dei lavori  pubblici, uno dalla  regione Sicilia  e uno
dalla regione Calabria ed i  restanti dai soci, essendo ulteriormente
prevista  una   maggioranza  di   otto  membri   su  undici   per  le
deliberazioni  piu' significative,  realizzandosi cosi'  un controllo
degli  organismi  di  diritto  pubblico  sulle  deliberazioni  stesse
(articoli 20 e seguenti dello statuto sociale);
  Ritenuto, comunque,  che la situazione segnalata  dalla Commissione
debba   essere   oggetto   di   interventi   a   livello   normativo,
provvedimentale   e  convenzionale,   atti  ad   eliminare  qualsiasi
situazione  di   incertezza  giuridica   sul  rispetto   delle  norme
comunitarie;
  Ritenuto,  a tale  fine, che  la formulazione  della legge  n. 1158
consente fin  d'ora e a  prescindere da interventi  legislativi, pure
opportuni, di adeguare anche formalmente la situazione della societa'
"Stretto di Messina"  al diritto comunitario, atteso  che detta legge
non impone l'attribuzione alla  concessionaria dei compiti di diretta
progettazione,  esecuzione e  gestione, limitandosi  a prevedere  uno
strumento concessorio,  che ben  puo' essere strutturato  in concreto
come trasferimento  di meri  poteri pubblici di  organizzazione delle
diverse  fasi  di  realizzazione   dell'opera,  con  obbligo  per  il
concessionario  di  affidare  a  terzi  appaltatori  l'esecuzione  di
lavori, forniture e servizi;
  Ritenuto,  quindi, che  debba essere  immediatamente realizzata  la
modificazione  della concessione  e  della  relativa convenzione  nel
senso  di prevedere  che  la societa'  non  realizzera', comunque,  i
compiti in  via diretta, bensi'  con la stipulazione di  appalti, sia
per quanto attiene ai compiti  gia' affidatili sia per quanto attiene
a quelli che le saranno eventualmente affidati;
  Ritenuto,  infine, che  le  predette  modificazioni attengono  alla
citata  esigenza di  assicurare la  conformita', anche  formale, alle
norme comunitarie, comprese quelle  sopravvenute, della concessione e
della  relativa convenzione,  nell'ambito  delle facolta'  attribuite
dalla legge n. 1158 quanto alla concreta determinazione del contenuto
della concessioneconvenzione,  nonche' la trasparenza e  la chiarezza
del  quadro  normativo  interno,  ferma  restando,  naturalmente,  la
necessita'  che  ogni  determinazione   sulle  scelte  inerenti  alla
realizzazione  dell'opera   siano  mantenute  alle   competenti  sedi
previste dalla stessa legge n. 1158 del 1971;
  Ritenuto, per la realizzazione delle finalita' sopra menzionate, di
emanare una  direttiva ai Ministri  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica, dei lavori  pubblici, dei trasporti e della
navigazione perche'  ognuno nella rispettiva competenza  vi si adegui
nell'adozione  dei  rispettivi  atti,  con  riserva  di  assumere  le
opportune iniziative di modificazione della legge n. 1158;
                                Emana
                       la seguente direttiva:
  1.  La  societa'  "Stretto  di Messina"  e'  organismo  di  diritto
pubblico ai sensi e per gli  effetti di cui alle richiamate direttive
di aggiudicazione degli appalti  pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE
e 92/50/CEE; la stessa societa'  e', pertanto, sottoposta al rispetto
delle procedure previste dalle  direttive stesse per l'aggiudicazione
degli  appalti necessari  alla realizzazione  dell'opera di  cui alle
premesse.
  2.  Tutte  le  attivita'   tecniche  e  commerciali  inerenti  alla
costruzione  e  all'esercizio  dell'opera,   ove  deliberate  con  le
procedure e  nelle forme  previste dalla legge  17 dicembre  1971, n.
1158, devono essere eseguite dalla  societa' "Stretto di Messina" non
direttamente, bensi' con  affidamento delle stesse a  norma del comma
1.
  3.  I Ministri  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica,  dei lavori  pubblici, dei  trasporti e  della navigazione
adotteranno, ognuno nella rispettiva competenza, anche nell'esercizio
dei poteri dell'azionista delle societa' partecipate dallo Stato e da
altri enti pubblici,  gli atti necessari per  adeguare la concessione
alla societa'  "Stretto di  Messina" e  la relativa  convenzione agli
obiettivi   della    presente   direttiva   ed    alle   prescrizioni
dell'ordinamento   comunitario.  In   particolare   l'art.  1   della
concessione  di  cui al  decreto  interministeriale  n. 3437  del  27
dicembre 1985, citato nelle premesse, dovra' essere cosi' modificato:
"Per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e
di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente, quale opera
di prevalente  interesse nazionale, e' assentita  in concessione alla
societa' ''Stretto di Messina S.p.a.'', organismo di diritto pubblico
ai  sensi delle  direttive di  aggiudicazione degli  appalti pubblici
numeri 93/36 / CEE, 93/37/CEE  e 92/50/CEE, l'attivita' di competenza
delle   pubbliche    amministrazioni   volta   allo    studio,   alla
progettazione, alla costruzione,  nonche' all'esercizio, quest'ultimo
per il solo collegamento viario, di detta opera".
  4.  Dovranno  essere,  altresi',  conseguentemente  apportate  alla
convenzione n.  18494 di  repertorio ANAS in  data 27  dicembre 1985,
oltre alle variazioni rese  necessarie dalla nuova formulazione della
concessione, in particolare le seguenti modificazioni:
  all'art. 2, il primo paragrafo  sara' sostituito dal seguente: "Per
la realizzazione del  collegamento stabile viario e  ferroviario e di
altri  servizi pubblici  tra la  Sicilia  e il  continente, ai  sensi
dell'art.  1 della  legge  17 dicembre  1971, n.  1158,  l'ANAS e  le
Ferrovie  dello Stato  S.p.a.,  si obbligano  a  disciplinare con  la
societa' ''Stretto di Messina S.p.a.'', organismo di diritto pubblico
ai  sensi delle  direttive di  aggiudicazione degli  appalti pubblici
numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e  92/50/CEE, le modalita' di svolgimento
dell'attivita'  di competenza  delle pubbliche  amministrazioni volta
allo   studio,   alla   progettazione,  alla   costruzione,   nonche'
all'esercizio, quest'ultimo per il solo collegamento viario, di detta
opera";
  all'art.  3,  il  primo   paragrafo  sara'  cosi'  sostituito:  "La
concessionaria  assume  l'obbligo  di  far  effettuare,  reperendo  a
propria cura  i necessari mezzi  finanziari, studi e ricerche  per la
fattibilita' del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri
servizi pubblici oggetto della concessione, nonche' tutte le indagini
e gli approfondimenti necessari  per pervenire alla scelta tipologica
dell'opera, tenendo anche  presenti i risultati del  concorso di idee
effettuato dall'ANAS - in collaborazione  con le Ferrovie dello Stato
-   in  adempimento   della  legge   28  marzo   1968,  n.   384.  La
concessionaria,  in quanto  organismo  di diritto  pubblico ai  sensi
delle  direttive  di  aggiudicazione degli  appalti  pubblici  numeri
93/36/CEE, 93/37/CEE e  92/50/CEE, realizza le finalita'  e i compiti
di  cui  all'art.  2  affidandoli   a  soggetti  terzi,  con  appalti
aggiudicati  a   norma  delle  citate  direttive   numeri  93/36/CEE,
93/37/CEE e 92/50/CEE";
  all'art. 4, al paragrafo 2,  sara' aggiunto il seguente periodo: "A
tale fine la concessionaria provvede  con le modalita' e nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 3, primo paragrafo".
  5.   Sara'   notificata   alla  Commissione   dell'Unione   europea
l'iscrizione della  societa' "Stretto di Messina  S.p.a." nell'elenco
degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di
cui  alle   direttive  sull'aggiudicazione  degli   appalti  pubblici
indicate in premessa.
  6.  La  presente  direttiva   e  il  decreto  interministeriale  di
approvazione  delle modificazioni  alla concessione  e alla  relativa
convenzione  saranno   pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica  italiana   e  comunicati  alla   Commissione  dell'Unione
europea.
   Roma, 23 gennaio 1998
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 106