IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il cui articolo 1 prevede che alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente si provveda mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente l'IRI con almeno il 51 per cento e, per il restante 49 per cento, le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, le regioni Sicilia e Calabria ed altre amministrazioni ed enti pubblici; Visto l'atto di costituzione della societa', con atto in data 11 giugno 1981 a rogito del notaio Castellini, nel quale le percentuali di partecipazione sociale sono aderenti a quanto previsto dalla citata disposizione di legge; Visto il decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle partecipazioni statali e della marina mercantile, n. 3437, in data 27 dicembre 1985, che affida in concessione alla societa' "Stretto di Messina S.p.a", con sede in Roma, lo studio, la progettazione, la costruzione del collegamento viario e ferroviario, nonche' l'esercizio del solo collegamento viario tra la Sicilia e il continente; Vista la convenzione relativa alla predetta concessione stipulata in data 27 dicembre 1985; Viste le direttive numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto il parere motivato emesso in data 24 ottobre 1997 dalla Commissione dell'Unione europea; Considerato che la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, prevede che la progettazione, la costruzione e la gestione siano affidati in concessione alla predetta societa' senza dettare disposizioni esplicite sulle modalita' di effettuazione di tale compito da parte della societa' stessa; Considerato, altresi', che la legge n. 1158, all'art. 4, comma terzo, prevede quale oggetto immediato e incondizionato della concessione la sola progettazione di massima dell'opera, da approvarsi, previo parere del CIPE e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e del bilancio e della programmazione economica, e che tale progettazione ha formato in effetti oggetto della richiamata convenzione del 27 dicembre 1985; Considerato che la legge n. 1158 prevede altresi' che il passaggio alla progettazione esecutiva debba essere preceduto da una apposita legge che stabilisca, com'e' necessario a norma dell'art. 81 della Costituzione, l'onere a carico dello Stato per il compimento dell'opera e che solo dopo l'approvazione di questa seconda legge potra' essere approvato il progetto esecutivo con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; Considerato che, dopo l'affidamento del progetto di massima alla societa', comunque avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della direttiva sui servizi, non e' stato emanato il decreto di approvazione della progettazione di massima, ne' e' stata emanata l'ulteriore legge, ne' e' stato approvato il progetto esecutivo; Considerato, peraltro, che la Commissione dell'Unione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 169, primo comma, del trattato istitutivo della CEE, ritenendo che lo Stato italiano abbia violato gli articoli 52 e 59 del trattato CE col prevedere, mediante l'adozione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che la concessione debba essere attribuita ad una societa' a partecipazione pubblica e con l'averne poi disposto l'affidamento con il decreto n. 3437 del 27 dicembre 1985; Ritenuto che la previsione della progressione della progettazione fino al progetto esecutivo e, a maggior ragione, le successive fasi della realizzazione e della gestione sono soggette alla condizione che lo Stato italiano approvi una seconda legge e che a quest'ultima seguano i provvedimenti ministeriali e convenzionali sopra richiamati, sicche' la violazione del trattato, a tutto concedere, non sarebbe comunque attuale; Ritenuto che la societa' "Stretto di Messina" e' soggetta agli obblighi imposti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, sia in forza della legge italiana, sia in forza della normativa comunitaria che d'altra parte prevale su quest'ultima nel settore di propria competenza; Ritenuto, infatti, che la societa' "Stretto di Messina" e' soggetta alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, atteso che l'art. 2 della legge n. 109 assoggetta alle disposizioni della legge stessa: le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico (lettera a); i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le societa' con capitale pubblico, anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni e di servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, i concessionari di pubblici servizi rientranti nei cosiddetti settori esclusi dalle direttive comunitarie (lettera b); i soggetti privati per la realizzazione di lavori per i quali sia previsto il contributo diretto e specifico di amministrazioni pubbliche o di organismi di diritto pubblico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori stessi (lettera c); che la societa' "Stretto di Messina" rientra in piu' di una delle predette categorie previste dalla legge n. 109; Ritenuto, altresi', che a norma delle direttive comunitarie in materia di lavori, servizi e forniture (direttive numeri 93/36, 93/37, 92/50 CEE) la societa' "Stretto di Messina" rientra nella categoria degli organismi di diritto pubblico in quanto: e' istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, quali il collegamento stabile viario e ferroviario e la prestazione di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente (art. 1 della legge n. 1158) e, quindi, obiettivi di continuita' territoriale all'interno dello Stato; detti obiettivi non hanno carattere industriale o commerciale, tant'e' che la legge n. 1158 prevede il contributo dello Stato sia per la realizzazione dell'opera da fissarsi con successiva legge e come presuppostodella stessa realizzazione della progettazione esecutiva, sia per realizzare l'equilibrio economico dell'opera (art. 4, commi quinto e seguenti della legge n. 1158); e' dotata di personalita' giuridica; svolge attivita' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, direttamente o indirettamente, e dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e, comunque, e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici membri, dei quali il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, un componente e' nominato dalle Ferrovie dello Stato, uno dal Ministro dei lavori pubblici, uno dalla regione Sicilia e uno dalla regione Calabria ed i restanti dai soci, essendo ulteriormente prevista una maggioranza di otto membri su undici per le deliberazioni piu' significative, realizzandosi cosi' un controllo degli organismi di diritto pubblico sulle deliberazioni stesse (articoli 20 e seguenti dello statuto sociale); Ritenuto, comunque, che la situazione segnalata dalla Commissione debba essere oggetto di interventi a livello normativo, provvedimentale e convenzionale, atti ad eliminare qualsiasi situazione di incertezza giuridica sul rispetto delle norme comunitarie; Ritenuto, a tale fine, che la formulazione della legge n. 1158 consente fin d'ora e a prescindere da interventi legislativi, pure opportuni, di adeguare anche formalmente la situazione della societa' "Stretto di Messina" al diritto comunitario, atteso che detta legge non impone l'attribuzione alla concessionaria dei compiti di diretta progettazione, esecuzione e gestione, limitandosi a prevedere uno strumento concessorio, che ben puo' essere strutturato in concreto come trasferimento di meri poteri pubblici di organizzazione delle diverse fasi di realizzazione dell'opera, con obbligo per il concessionario di affidare a terzi appaltatori l'esecuzione di lavori, forniture e servizi; Ritenuto, quindi, che debba essere immediatamente realizzata la modificazione della concessione e della relativa convenzione nel senso di prevedere che la societa' non realizzera', comunque, i compiti in via diretta, bensi' con la stipulazione di appalti, sia per quanto attiene ai compiti gia' affidatili sia per quanto attiene a quelli che le saranno eventualmente affidati; Ritenuto, infine, che le predette modificazioni attengono alla citata esigenza di assicurare la conformita', anche formale, alle norme comunitarie, comprese quelle sopravvenute, della concessione e della relativa convenzione, nell'ambito delle facolta' attribuite dalla legge n. 1158 quanto alla concreta determinazione del contenuto della concessioneconvenzione, nonche' la trasparenza e la chiarezza del quadro normativo interno, ferma restando, naturalmente, la necessita' che ogni determinazione sulle scelte inerenti alla realizzazione dell'opera siano mantenute alle competenti sedi previste dalla stessa legge n. 1158 del 1971; Ritenuto, per la realizzazione delle finalita' sopra menzionate, di emanare una direttiva ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione perche' ognuno nella rispettiva competenza vi si adegui nell'adozione dei rispettivi atti, con riserva di assumere le opportune iniziative di modificazione della legge n. 1158; Emana la seguente direttiva: 1. La societa' "Stretto di Messina" e' organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui alle richiamate direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE; la stessa societa' e', pertanto, sottoposta al rispetto delle procedure previste dalle direttive stesse per l'aggiudicazione degli appalti necessari alla realizzazione dell'opera di cui alle premesse. 2. Tutte le attivita' tecniche e commerciali inerenti alla costruzione e all'esercizio dell'opera, ove deliberate con le procedure e nelle forme previste dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, devono essere eseguite dalla societa' "Stretto di Messina" non direttamente, bensi' con affidamento delle stesse a norma del comma 1. 3. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione adotteranno, ognuno nella rispettiva competenza, anche nell'esercizio dei poteri dell'azionista delle societa' partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici, gli atti necessari per adeguare la concessione alla societa' "Stretto di Messina" e la relativa convenzione agli obiettivi della presente direttiva ed alle prescrizioni dell'ordinamento comunitario. In particolare l'art. 1 della concessione di cui al decreto interministeriale n. 3437 del 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, dovra' essere cosi' modificato: "Per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente, quale opera di prevalente interesse nazionale, e' assentita in concessione alla societa' ''Stretto di Messina S.p.a.'', organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36 / CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, l'attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni volta allo studio, alla progettazione, alla costruzione, nonche' all'esercizio, quest'ultimo per il solo collegamento viario, di detta opera". 4. Dovranno essere, altresi', conseguentemente apportate alla convenzione n. 18494 di repertorio ANAS in data 27 dicembre 1985, oltre alle variazioni rese necessarie dalla nuova formulazione della concessione, in particolare le seguenti modificazioni: all'art. 2, il primo paragrafo sara' sostituito dal seguente: "Per la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici tra la Sicilia e il continente, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato S.p.a., si obbligano a disciplinare con la societa' ''Stretto di Messina S.p.a.'', organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, le modalita' di svolgimento dell'attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni volta allo studio, alla progettazione, alla costruzione, nonche' all'esercizio, quest'ultimo per il solo collegamento viario, di detta opera"; all'art. 3, il primo paragrafo sara' cosi' sostituito: "La concessionaria assume l'obbligo di far effettuare, reperendo a propria cura i necessari mezzi finanziari, studi e ricerche per la fattibilita' del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici oggetto della concessione, nonche' tutte le indagini e gli approfondimenti necessari per pervenire alla scelta tipologica dell'opera, tenendo anche presenti i risultati del concorso di idee effettuato dall'ANAS - in collaborazione con le Ferrovie dello Stato - in adempimento della legge 28 marzo 1968, n. 384. La concessionaria, in quanto organismo di diritto pubblico ai sensi delle direttive di aggiudicazione degli appalti pubblici numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, realizza le finalita' e i compiti di cui all'art. 2 affidandoli a soggetti terzi, con appalti aggiudicati a norma delle citate direttive numeri 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE"; all'art. 4, al paragrafo 2, sara' aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la concessionaria provvede con le modalita' e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, primo paragrafo". 5. Sara' notificata alla Commissione dell'Unione europea l'iscrizione della societa' "Stretto di Messina S.p.a." nell'elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui alle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici indicate in premessa. 6. La presente direttiva e il decreto interministeriale di approvazione delle modificazioni alla concessione e alla relativa convenzione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione dell'Unione europea. Roma, 23 gennaio 1998 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 106